Circonvenzione di incapace: sufficiente la pressione psicologia a …

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La minorata capacità del soggetto passivo, costituisce solo il  presupposto del reato, occorrendo, la prova di una concreta attività di induzione ed abuso da parte del soggetto agente o quanto meno l'individuazione di un' attività positiva posta in essere dall'imputata e diretta a determinare o rafforzare nel soggetto passivo il proposito di adottare  disposizioni testamentarie a suo favore.

Questo è quanto emerso dalla recente sentenza della Cassazione del 15 gennaio 2014, n. 1419.

L'imputata -una donna già ritenuta responsabile nel primo e secondo grado di giudizio, del reato di circonvenzione di incapace in danno un'anziana signora minorata nelle sue capacità psichiche, e già condannata alla pena di due anni di reclusione per aver indotto la stessa a deporre in suo favore, proponeva ricorso per Cassazione.

Investita della vicenda, quest'ultima, accoglieva il ricorso de quo, concludendo in questi termini.

Perché possa dirsi integrato il reato di circonvenzione di incapace citato, sono necessarie alcune condizioni.

Occorre innanzitutto : "a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti" (sez. 5 n. 29003 del 16/4/2012). Quanto all'elemento materiale del reato, le condotte di abuso e di induzione devono consistere rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira ed in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far si che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso (sez. 2 n. 31320 del 1/7/2008).

Perché sussista induzione, dunque, non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria una attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.

Nessuna rilevanza, invece, al semplice dato "della sequenza degli atti di disposizione posti in essere dalla vittima, né a mere e apodittiche argomentazioni di diritto - che come nel caso di specie -  non provano in alcun modo l' attività persuasiva concretamente posta in essere dall'agente in danno della vittima. 

(20/01/2014 - Sabrina Caporale)
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