Vince al Tar contro l’Università: «Morosa? Può cambiare corso»




Negato a una studentessa il passaggio a Psicologia perché non aveva pagato due rate dell’iscrizione. I giudici amministrativi: «Il mancato versamento non è un impedimento al prosieguo degli studi»



      di Carlo Bellotto

      PADOVA. Davide contro Golia. Una studentessa fuori corso dell’Università di Padova è ricorsa al Tar contro l’ente e ha vinto. Il motivo del contendere era la sua iscrizione (negata) ad un diverso corso di studi rispetto a quello intrapreso. L’Università, in sostanza, aveva detto non al trasferimento. Motivo? La morosità: aveva saltato il pagamento di due rate universitarie del vecchio corso.

      I giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso della ragazza, Giuditta Tanzarella, accertando il diritto della studentessa cambiare corso di laurea lasciando Psicologia e iscrivendosi a Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali.

      Tanzarella era ricorsa ai giudici veneziani per chiedere che venisse accertato e riconosciuto l’intervenuto perfezionamento della propria iscrizione, per l’anno accademico 2005/06, al nuovo corso di laurea in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali previo passaggio dal precedente corso in Psicologia, entrambi attivati all’Università degli Studi di Padova. Un riconoscimento sollecitato dalla studentessa in quanto l’Università aveva negato la validità di tale iscrizione.

      I legali del Bo, davanti al Tar, avevano sostenuto la tardività del ricorso della ragazza, sollevando un’eccezione di irrecivibilità. I giudici hanno respinto l’eccezione «visto che il provvedimento (non impugnato) con il quale è stata disposta la decadenza dagli studi del precedente corso di laurea il Psicologia, al quale la ricorrente era precedentemente iscritta, non preclude che la carriera fino a quel momento percorsa, possa comunque essere utilizzata ai fini del riconoscimento dei crediti formativi universitari in un diverso corso di studi».

      Il collegio giudicante a seguito della domanda di passaggio di corso presentata il 26 settembre 2005 e del conseguente pagamento della prima rata delle tasse, nonché della intervenuta presentazione del relativo piano di studi e della riconsegna del libretto degli esami con apposta la dicitura “passaggio richiesto ed ottenuto”, ha ritenuto che l’Università avrebbe dovuto portare a compimento la procedura di trasferimento al corso di laurea in Scienze psicologiche. In sostanza che avrebbe dovuto riconoscere il passaggio di facoltà con relativa iscrizione al nuovo corso di studi. I giudici hanno aggiunto che «va rilevato che il mancato pagamento della seconda e terza rata di tasse per l’anno accademico 2004/05, nel corso del quale la ricorrente risultava ancora iscritta al precedente corso in Psicologia, non può certamente rappresentare un valido impedimento al passaggio al nuovo corso di corso di studi per il quale la stessa ha comunque corrisposto la prima rata di tasse». Tutt’al più, hanno sostenuto i giudici, poteva essere preclusa l’iscrizione agli esami «come peraltro avviene per gli studenti morosi e immatricolati al primo anno che, dopo aver pagato la prima rata di iscrizione, non procedano poi al versamento degli importi successivi».




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