Dottorato di ricerca e supplenza per tutto l’anno

Giacomo – ti scrivo per chiederti alcune informazioni in merito al Dottorato di Ricerca. Sono risultato vincitore del Dottorato presso la Facoltà di Scienze della Formazione e Psicologia, collocandomi terzo in graduatoria. Dunque avente diritto a borsa di studio. Poco prima dei risultati ho accettato un incarico annuale per un posto sul sostegno di 24 ore settimanali. So che è incompatibile con la borsa di studio, così ho deciso di rinunciare all’incarico scolastico non appena la Facoltà mi contatterà per iniziare il percorso di Dottorato. A questo punto mi sorgono dei dubbi: consultando la normativa ho letto che per coloro che abbandonano un incarico (attualmente sono a scuola) vi sono alcune pene. Fondamentalmente ciò che mi preoccupa è quanto riportato dal regolamento Fioroni (art. 8) che recita “L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”. Non essendo precisato l’arco temporale per cui non potrò più svolgere supplenze ho supposto che il periodo di tempo fosse limitato all’anno scolastico in corso, altri ritengono che sia da ritenere estesa a tutti e tre gli anni di supplenze. Vorrei venire a capo della questione ma gli organi preposti sembrano saperne meno di me.  Spero che tu riesca ad aiutarmi. Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giacomo,

a mio avviso la questione è più semplice da quella da te prospettata.

Avendo infatti un contratto fino ad almeno il 30/6 puoi richiedere il congedo per dottorato e maturare così i 12 punti di servizio.

La C.M. 15/2011 dispone che “In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19  del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo  determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di  contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale  assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata  del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal  presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia  di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le  disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria  validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti  delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).”

In ogni caso ti preciso  che le sanzioni di cui all’art. 8 del DM 131/07 sono applicabili solo all’anno incorso e vengono revocate se il docente giustifica l’abbandono del servizio con obiettiva documentazione da far pervenire a scuola.

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